Iscrizione dell’ipoteca giudiziale: tempi, costi e procedura.

Iscrizione dell'ipoteca giudiziale

Che cos’é l’ipoteca?

L’ipoteca é un diritto reale di garanzia a tutela del credito che imprime un vincolo su uno o piú immobili nella titolaritá del debitore di un credito certo, liquido ed esigibile. Essa conferisce il diritto del creditore di procedere alla espropriazione forzata del bene ipotecato, mediante l’avvio di una procedura esecutiva immobiliare, a tutela del proprio diritto di credito, anche nei confronti del terzo acquirente il bene ipotecato.

L’ipoteca giudiziale viene iscritta in forza di un titolo, appunto, di natura giudiziale che puó essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o un provvedimento dell’autorità giudiziaria che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’altra obbligazione. Alcuni esempi di titoli per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sono la sentenza di separazione, la sentenza di divorzio, il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, la sentenza di condanna che definisce il giudizio ecc.

Come iscrivere l’ipoteca giudiziale?

L’ipoteca si costituisce mediante l’iscrizione su uno o piú beni immobili presso i pubblici registri immobiliari tenuti dal Conservatore dei registri immobiliari presso l’Agenzia del Territorio competente. Si parla in questo caso di pubblicitá costitutiva, nel senso che l’iscrizione costituisce condizione necessaria per l’esistenza dell’ipoteca.

In questo modo che chiunque sia interessato a quegli immobili (ad esempio perché vuole acquistarli) puó immediatamente vedere, dalla consultazione dei registri immobiliari, la presenza dell’ipoteca a carico del venditore e dunque saprá che, dopo l’acquisto, potrá subire l’esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario (a meno che il debito del venditore non venga estinto).

Per iscrivere l’ipoteca giudiziale occorre presentare al Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente:

  1. il titolo esecutivo, ossia una sentenza o un decreto ingiuntivo, in copia autenticata dall’avvocato o dal cancelliere;
  2. la nota di iscrizione che riporta gli estremi del titolo, l’identificazione catastale degli immobili da colpire e i dati anagrafici di creditore e debitore;
  3. la prova del pagamento delle imposte ipotecarie da assolvere per l’iscrizione, presentando il modello F24 quietanzato.

Si possono iscrivere piú ipoteche sullo stesso immobile?

Sullo stesso immobile è possibile iscrivere più ipoteche anche nello stesso giorno. Le diverse ipoteche prenderanno grado diverso in base all’ordine in cui sono avvenute le iscrizioni. Il creditore di primo grado ha il diritto di essere preferito ai creditori di grado successivo nel momento della ripartizione del ricavato dalla vendita forzata dell’immobile ipotecato. Inoltre ogni successiva ipoteca potrà soddisfarsi soltanto dopo il soddisfacimento delle ipoteche precedenti.

I creditori ipotecari di grado successivo rispetto al primo possono prendere il posto dei creditori antecedenti mediante surrogazione, versando l’importo del credito. Le surrogazioni vengono annotate a margine dell’iscrizione.

Quanto costa l’ipoteca giudiziale?

Il costo dell’ipoteca giudiziale é pari al 2% dell’importo per cui si richiede l’iscrizione. A ciò vanno sommate l’imposta di bollo pari a € 69,00 e la tassa ipotecaria pari a € 35,00.

  • 59 euro per imposta di bollo;
  • 2% dell’ammontare dell’importo iscritto, con un minimo di € 200 euro;
  • 35 euro per tassa ipotecaria.

Nel caso siano applicabili le agevolazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. 601/1973 (ad es. in caso di ipoteca iscritta in forza di un mutuo chirografario che riporti espressamente tale agevolazione), il costo per l’iscrizione é di soli a € 35,00, pari alla sola tassa ipotecaria, sostitutiva dell’imposta ipotecaria e dell’imposta di bollo:

  • 35 euro per tassa ipotecaria (agevolazione D.P.R. 601/1973)
E’ inoltre prevista l’esenzione da ogni tributo per l’iscrizione e la cancellazione di ipoteche riguardanti la separazione dei coniugi e il divorzio. In questo caso il richiedente potrà iscrivere ipoteca senza pagare alcuna tassa.
Art. 19 Legge 6 marzo 1987 n. 74: Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa

La Corte Costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 176 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992, n. 17) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 “in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 (“Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali”) e 1 Tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell’esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione”.

Quanto dura l’ipoteca giudiziale?

L’iscrizione di un’ipoteca ha una durata di 20 anni e prima della scadenza deve essere rinnovata, se si vuole mantenere il grado originario. Il rinnovo dell’ipoteca giudiziale dura altri 20 anni. Scaduto il termine ventennale non sarà possibile rinnovare l’ipoteca ma sarà necessario iscriverne un’altra nuova, che prenderá il relativo grado.

Come si effettua la cancellazione dell’ipoteca giudiziale

L’ipoteca giudiziale si estingue nel momento in cui il debitore estingue il debito garantito. All’estinzione non corrisponde tuttavia la cancellazione dai pubblici registri immobiliari, che deve essere effettuata dall’interessato presentando una richiesta di annotamento al Conservatore.

Quando si puó cancellare l’ipoteca giudiziale:

  • quando é stato estinto il debito e il creditore ipotecario ha rilasciato l’assenso alla cancellazione con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio
  • perimento dell’immobile ipotecato
  • su ordine del giudice con la vendita forzata dell’immobile

Documenti per cancellazione ipoteca giudiziale

Per procedere alla cancellazione è necessario presentare al conservatore:

  • un titolo idoneo, ossia la sentenza di un giudice (il giudice ordina la cancellazione dell’ipoteca, ad esempio quando il creditore rinuncia al credito o quando a seguito della vendita forzata dell’immobile ipotecato) ossia un atto di un notaio (il creditore si presenta davanti al notaio e concede l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca)
  • la nota con cui si richiede l’annotamento a cancellazione
  • la prova del pagamento delle imposte ipotecarie da assolvere per la cancellazione, presentando il modello F24 quietanzato.

Costo cancellazione ipoteca giudiziale:

La cancellazione dell’ipoteca giudiziale di norma è posta a carico del debitore. Il costo è pari a 94 euro (per tassa ipotecaria e imposta di bollo) oltre all’imposta ipotecaria pari allo 0,5% del valore degli immobili su cui l’ipoteca

  • 59 euro per imposta di bollo;
  • 0,5% del valore degli immobili, con un minimo di € 200 euro;
  • 35 euro per tassa ipotecaria.

A tali costi deve essere aggiunto il compenso per il professionista che cura la cancellazione.

Agevolazioni fiscali cancellazione ipoteca giudiziale

La normativa fiscale sul credito bancario prevede alcune particolari agevolazioni fiscali relative alla concessione del credito a medio e lungo termine, che trovano applicazione anche per le formalitá di cancellazione delle relative ipoteche.

Nel caso di ipoteche giudiziali iscritte, ad esempio, per un credito originato dallo scoperto di un mutuo chirografario concesso con le agevolazioni previste dall’art. 15 del D.P.R. 601/1973, sará possibile procedere alla cancellazione della relativa ipoteca giudiziale pagando la sola tassa ipotecaria di € 35,00, sostitutiva dell’imposta ipotecaria e dell’imposta di bollo. Sará necessario presentare al conservatore una copia semplice del contratto di mutuo che riporti espressamente la agevolazione ai sensi del D.P.R. 601/1973

Costo cancellazione ipoteca giudiziale agevolata:

  • € 35,00 per tassa ipotecaria (agevolazione D.P.R. 601/1973)

Art. 15 del D.P.R. 601/1973

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo  termine  e tutti i provvedimenti, atti, contratti  e  formalitá inerenti  alle operazioni  medesime,  alla   loro   esecuzione,    modificazione   ed estinzione,  alle  garanzie  di  qualunque  tipo  da  chiunque  e  in qualsiasi  momento  prestate  e   alle   loro   eventuali   surroghe, sostituzioni, posterogazioni,  frazionamenti  e  cancellazioni  anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in  relazione a tali finanziamenti, nonché alle successive cessioni  dei  relativi contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi relativi effettuate da aziende  e  istituti  di  credito  e  da  loro sezioni o gestioni che  esercitano,  in  conformitá  a  disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e  lungo termine, e quelle effettuate  ai  sensi  dell’articolo  5,  comma  7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali é stata esercitata l’opzione di cAui  all’articolo  17,  sono  esenti dall’imposta  di  registro,  dall’imposta  di  bollo,  dalle  imposte ipotecarie   e   catastali   e   dalle   tasse   sulle    concessioni governative.

Grazie per aver letto la nostra guida all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Contattaci per maggiori informazioni o chiarimenti.

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