Guida alla trascrizione del sequestro conservativo sugli immobili del debitore: procedura, tempi e costi

Guida alla trascrizione del sequestro conservativo.
Il sequestro conservativo è un procedimento cautelare e sommario che può essere autorizzato su beni mobili o immobili del debitore o sulle somme a lui dovute, quando il creditore ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671 c.p.c.).
Per la concessione del sequestro conservativo è necessaria la sussistenza del fumus boni iuris (ossia il grado di probabilità e verosimiglianza della pretesa creditoria) e del periculum in mora (da individuarsi nel fondato timore di perdere la garanzia del credito).
Il sequestro deve essere eseguito entro 30 giorni dalla pronuncia, in quanto in mancanza perde efficacia (art. 675 c.p.c.). E’ una ulteriore ipotesi di inefficacia del provvedimento cautelare che si aggiunge alle altre ipotesi disciplinate in via generale dall’art. 669-novies c.p.c. Il termine decorre dalla emanazione del provvedimento di autorizzazione e non già dalla comunicazione.
Guida alla trascrizione del sequestro conservativo: la procedura
Il sequestro conservativo costituisce una sorta di pignoramento anticipato: l’esecuzione avviene dunque con le forme proprie del pignoramento, seguendo le norme stabilite per quello presso il debitore o presso terzi (art. 678 co. 1 c.p.c.).
Per quanto riguarda il sequestro conservativo sugli immobili del debitore, questo si esegue con la trascrizione del provvedimento di sequestro presso i Registri Immobiliari tenuti dal Conservatore nella competente Agenzia del Territorio, ossia quella ove i beni sono situati (art. 679 c.p.c.); non è quindi necessaria la preventiva notifica dell’atto di sequestro.
Art. 679 c.p.c.: esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione, del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Per la custodia dell’immobile si applica la disposizione dell’articolo 559.
In funzione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2906 e 2914 co. 2 c.c., l’inopponibilità al creditore sequestrante degli atti di disposizione del bene ha effetto dal momento della trascrizione.
Conversione del sequestro conservativo in pignoramento
Qualora il creditore ottenga una sentenza di condanna esecutiva, il sequestro conservativo si converte in pignoramento. Si tratta della c.d. conversione del sequestro conservativo in pignoramento, prevista dall’art. 686 co. 1 c.p.c.: “Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva. Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata“.
L’art. 156 disp. att. c.p.c. prevede le modalità che il creditore sequestrante deve seguire e gli atti che deve compiere affinchè ciò avvenga:
Art. 156 disposizioni di attuazione del c.p.c.: esecuzione sui beni sequestrati
Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell’articolo 686 del codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l’esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell’articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l’annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell’articolo 679 del Codice.
E’ dunque necessario procedere ad annotare, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna, la medesima sentenza a margine della trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo.
Costo della trascrizione del sequestro conservativo
I costi da sostenere per la trascrizione del sequestro conservativo ammontano a € 294,00 per imposta di bollo, imposta ipotecaria, tassa ipotecaria, da pagare con modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:
- 200 per imposta ipotecaria T92T
- 59 per imposta di bollo T91T
- 40 per tassa ipotecaria T93T
E’ necessario presentare al Conservatore dei Registri Immobiliari una copia autentica dell’ordinanza di sequestro conservativo; la copia può essere autenticata dall’avvocato difensore mediante estrazione dal fascicolo telematico.
Durata della trascrizione
La trascrizione del sequestro conservativo conserva il suo effetto per 20 anni. Pertanto, se non rinnovata diviene inefficace.
Il termine per la trascrizione del sequestro conservativo
Se il sequestro conservativo non viene trascritto sugli immobili del debitore nel termine di 30 giorni dall’emanazione del provvedimento, il sequestro perde efficacia (art. 675 c.p.c.).
La conseguenza della mancata trascrizione del sequestro conservativo è dunque l’inefficacia del sequestro stesso.
Art. 675 c.p.c.: termine d’efficacia del provvedimento
l provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Guida alla trascrizione del sequestro conservativo: cancellazione della trascrizione del sequestro
Con la cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo, i terzi potranno venire a conoscenza del fatto che su quel bene non esiste più il vincolo di indisponibilità, in quanto potranno vedere che la trascrizione del sequestro è stata annotata a cancellazione.
La cancellazione della trascrizione si esegue mediante richiesta al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotamento di cancellazione, presentando: un titolo idoneo, una nota e la ricevuta di pagamento delle imposte (F24 elide quietanzato).
Il costo della cancellazione della trascrizione del pignoramento è pari a € 294,00 e si esegue mediante pagamento di modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:
- 200 per imposta ipotecaria T92T
- 59 per imposta di bollo T91T
- 35 per tassa ipotecaria T93T
Grazie per aver letto la nostra guida alla trascrizione del sequestro conservativo. Siamo a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento.
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