Guida alla trascrizione della domanda giudiziale: tempi, costi e procedura

Guida alla trascrizione della domanda giudiziale

Guida alla trascrizione della domanda giudiziale

Che cosa significa trascrizione della domanda giudiziale?

Gli articoli 2652 del codice civile dispone che debbano essere trascritte le domande che si riferiscono agli atti per i quali lo stesso codice prevede la trascrizione (art. 2643 c.c.), mentre l’art. 2653 del codice civile dispone che parimenti devono essere trascritte le domande nel medesimo articolo elencate.

La pubblicità, che si ottiene con la trascrizione delle domande giudiziali assicura una sorta di effetto prenotativo: la trascrizione della successiva sentenza, che accolga una domanda trascritta, prevarrà infatti su tutte le trascrizioni successive a quella della domanda stessa (come se gli effetti della sentenza si producessero, nei confronti dei terzi in conflitto, retroattivamente dal momento della trascrizione della domanda).

Così, ad esempio, se A vende a B un immobile, e successivamente lo stesso A trascrive una domanda, poniamo, di annullamento (diverso dalla incapacità legale), la sentenza che l’accolga sarà opponibile a tutti i terzi che abbiano acquistato diritti da B, con atti trascritti successivamente alla trascrizione (non della sentenza) ma della domanda.

Costo trascrizione domanda giudiziale

I costi da sostenere per la trascrizione della domanda giudiziale ammontano a € 294,00 per imposta di bollo, imposta ipotecaria, tassa ipotecaria, da pagare con modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:

  • 200 per imposta ipotecaria T92T
  • 59 per imposta di bollo T91T
  • 35 per tassa ipotecaria T93T

E’ necessario presentare al Conservatore dei Registri Immobiliari una copia autentica dell’atto notificato, comprensivo delle cartoline attestanti l’avvenuta notifica (se effettuata a mezzo posta); la copia può essere autenticata dall’avvocato difensore mediante estrazione dal fascicolo telematico, una volta iscritta a ruolo la causa.

Durata della trascrizione

La trascrizione della domanda giudiziale ha una durata di 20 anni: infatti ai sensi dell’art. 2668 bis c.c. l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa dopo il termine di venti anni dalla data della trascrizione.

La perdita dell’efficacia può evitarsi provvedendo alla rinnovazione della trascrizione prima della scadenza del ventennio: a tal fine si presenta al Conservatore dei Registri Immobiliari una nota conforme a quella precedente, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.

Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale

La cancellazione della trascrizione si esegue mediante richiesta al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotamento di cancellazione, presentando: un titolo idoneo (che può essere la sentenza che rigetta la domanda, o l’ordinanza di estinzione del giudizio), una nota e la ricevuta di pagamento delle imposte (F24 elide quietanzato).

Il costo della cancellazione della trascrizione del pignoramento è pari a € 294,00 e si esegue mediante pagamento di modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:

  • 200 per imposta ipotecaria T92T
  • 59 per imposta di bollo T91T
  • 35 per tassa ipotecaria T93T

Grazie per aver letto la guida alla trascrizione della domanda giudiziale: contattaci subito se hai bisogno di approfondimenti o chiarimenti.

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