Guida alla trascrizione della domanda giudiziale: tempi, costi e procedura

Guida alla trascrizione della domanda giudiziale
Che cosa significa trascrizione della domanda giudiziale?
Gli articoli 2652 del codice civile dispone che debbano essere trascritte le domande che si riferiscono agli atti per i quali lo stesso codice prevede la trascrizione (art. 2643 c.c.), mentre l’art. 2653 del codice civile dispone che parimenti devono essere trascritte le domande nel medesimo articolo elencate.
La pubblicità, che si ottiene con la trascrizione delle domande giudiziali assicura una sorta di effetto prenotativo: la trascrizione della successiva sentenza, che accolga una domanda trascritta, prevarrà infatti su tutte le trascrizioni successive a quella della domanda stessa (come se gli effetti della sentenza si producessero, nei confronti dei terzi in conflitto, retroattivamente dal momento della trascrizione della domanda).
Così, ad esempio, se A vende a B un immobile, e successivamente lo stesso A trascrive una domanda, poniamo, di annullamento (diverso dalla incapacità legale), la sentenza che l’accolga sarà opponibile a tutti i terzi che abbiano acquistato diritti da B, con atti trascritti successivamente alla trascrizione (non della sentenza) ma della domanda.
Art. 2652 c.c. Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
Si devono trascrivere, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’articolo 2643, le domande giudiziali indicate dai numeri seguenti, agli effetti per ciascuna di esse previsti:
1) le domande di risoluzione dei contratti e quelle indicate dal secondo comma dell’articolo 648 e dall’ultimo comma dell’articolo 793, le domande di rescissione, le domande di revocazione delle donazioni, nonché quelle indicate dall’articolo 524.
Le sentenze che accolgono tali domande non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
2) le domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.
La trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda;
3) le domande dirette a ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private in cui si contiene un atto soggetto a trascrizione o a iscrizione.
La trascrizione o l’iscrizione dell’atto contenuto nella scrittura produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda;
4) le domande dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
5) le domande di revoca degli atti soggetti a trascrizione, che siano stati compiuti in pregiudizio dei creditori.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
6) le domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunziare l’annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della trascrizione.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Se però la domanda è diretta a far pronunziare l’annullamento per una causa diversa dall’incapacità legale, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, anche se questa è stata trascritta prima che siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione dell’atto impugnato, purché in questo caso i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso;
7) le domande con le quali si contesta il fondamento di un acquisto a causa di morte
Salvo quanto è disposto dal secondo e dal terzo comma dell’art. 534, se la trascrizione della domanda è eseguita dopo cinque anni dalla data della trascrizione dell’acquisto, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi di buona fede che, in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno a qualunque titolo acquistato diritti da chi appare erede o legatario;
8) le domande di riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima.
Se la trascrizione è eseguita dopo dieci anni dall’apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9) le domande di revocazione e quelle di opposizione di terzo contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell’art. 404 dello stesso codice.
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla trascrizione della sentenza impugnata, la sentenza che l’accoglie non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
9-bis) le domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’articolo 391-quater del codice di procedura civile.
La sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;
Alla domanda giudiziale è equiparato l’atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all’altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri
Costo trascrizione domanda giudiziale
I costi da sostenere per la trascrizione della domanda giudiziale ammontano a € 294,00 per imposta di bollo, imposta ipotecaria, tassa ipotecaria, da pagare con modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:
- 200 per imposta ipotecaria T92T
- 59 per imposta di bollo T91T
- 35 per tassa ipotecaria T93T
E’ necessario presentare al Conservatore dei Registri Immobiliari una copia autentica dell’atto notificato, comprensivo delle cartoline attestanti l’avvenuta notifica (se effettuata a mezzo posta); la copia può essere autenticata dall’avvocato difensore mediante estrazione dal fascicolo telematico, una volta iscritta a ruolo la causa.
Durata della trascrizione
La trascrizione della domanda giudiziale ha una durata di 20 anni: infatti ai sensi dell’art. 2668 bis c.c. l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda cessa dopo il termine di venti anni dalla data della trascrizione.
Art. 2668 bis c.c. Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L’effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell’articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall’articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
La perdita dell’efficacia può evitarsi provvedendo alla rinnovazione della trascrizione prima della scadenza del ventennio: a tal fine si presenta al Conservatore dei Registri Immobiliari una nota conforme a quella precedente, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
Cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale
La cancellazione della trascrizione si esegue mediante richiesta al Conservatore dei Registri Immobiliari di annotamento di cancellazione, presentando: un titolo idoneo (che può essere la sentenza che rigetta la domanda, o l’ordinanza di estinzione del giudizio), una nota e la ricevuta di pagamento delle imposte (F24 elide quietanzato).
Il costo della cancellazione della trascrizione del pignoramento è pari a € 294,00 e si esegue mediante pagamento di modello F24 ELIDE, inserendo i seguenti dati:
- 200 per imposta ipotecaria T92T
- 59 per imposta di bollo T91T
- 35 per tassa ipotecaria T93T
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